Oggetto: Relazione CISM – Incontro a Palazzo Chigi – Lunedì 4 Febbraio 2019
Nell’ordine di dare seguito concreto al confronto svoltosi in data Lunedì 4 Febbraio presso i suoi uffici a Palazzo Chigi, le inoltriamo una breve relazione a compendio di quanto detto.
Sintesi dei punti proposti
1. Laurea Magistrale SM tra le professioni sanitarie.
a. Si propone, visti i vantaggi/benefici esposti e discussi e la descrizione degli obiettivi
formativi e qualificanti descritti dal MIUR, di consentire al laureato LM67 (Preventiva e
Adattata) di avere il necessario riconoscimento giuridico per consentirgli di operare come
professionista delle aree sanitarie e di avere ruolo e titolo per recepire la “prescrizione
dell’esercizio fisico”, attuare le opportune strategie per il paziente, fatturare con le modalità
IVA del personale sanitario e di consentire al paziente lo sgravio dei costi ai fini fiscali,
come da leggi vigenti.
Si rileva inoltre importante, nell’ordine di consentire all’intera filiera di professionisti che si
occupano di Sanità, salute e benessere, di coesistere ed operare in un unico ambiente
comune, di consentire l’accesso e dunque l’assunzione dei Laureati in Scienze Motorie
all’interno di ogni struttura sanitaria e socio sanitaria pubblica e privata.
PUNTI PRATICI, RAGIONEVOLI E DI IMMEDIATA APPLICAZIONE
(Esperti coinvolti: Dott. Michele Felisatti MSc-PhD, Dott. Adamo Ripani MSc, Dott.ssa
Elena Martinelli MSc)
2. Laureato Scienze Motorie in Sport & Salute spa
a. Si propone di intervenire nelle regolamentazioni “tecniche” relative ai brevetti attinenti alle attività legate alla salute ed al benessere della persona dove l’intervento è individuale,
specifico e soggetto ad adattamenti fisici e psicologici, ad esempio:
• Chinesiologo Personal Trainer
Minimo requisito: Laurea triennale Scienze Motorie
• Chinesiologo Preparatore Fisico ed Atletico
Minimo requisito: Laurea triennale Scienze Motorie
• Massaggiatore sportivo
Minimo requisito: Laurea triennale Fisioterapia
• Mental Coach
Minimo requisito: Laurea triennale Psicologia
• Nutrizionista sportivo
Minimo requisito: Laurea triennale Scienze dell’Alimentazione
• Management Olimpico
Minimo requisito: Laurea Specialistica in Management dello Sport (LM-47)
• Altre
Queste categorie, solo esemplificative, indicano la nostra volontà di non voler
“imporre” l’interesse delle Scienze Motorie ad un sistema ma di voler “anteporre”
l’interesse del cittadino nelle nostre scelte. La riforma è complessiva e comprende
anche altre figure professionali.
E’ doveroso segnalare che questo si applicherebbe esclusivamente per le attività operate in
ambito “tecnico sportivo nel limite dei 10mila euro annui”, da intendersi quindi non come
attività di lavoro primaria ma sempre legata all’interesse del singolo al mondo dello sport.
Ristabilire il principio quindi che il Medico Sociale della squadra di Basket può, nel tempo
libero, fare il medico nelle partite perché gioca anche il figlio. Ma è Medico nella sua
professione.
Stesso principio per il Personal Trainer, Massaggiatore, Nutrizionista etc.
QUESTO PUNTO E’ PRATICO, RAGIONEVOLE E DI IMMEDIATA APPLICAZIONE
(Esperto coinvolto: Dott. Gian Mario Migliaccio MSc-PhD)
b. Si propone di lavorare, di concerto con i corsi di laurea, per istituire una maggiore e
concreta attività “caratterizzante” verso le attività sportive in modo che il laureato in Scienze
Motorie possa ottenere durante il corso di Laurea tutti i brevetti tecnici di base delle varie
Federazioni Sportive in modo che in una seconda fase possa essere di maggiore aiuto
anche nel settore Sport.
QUESTO PUNTO E’ PRATICO, RAGIONEVOLE MA RICHIEDE TEMPI DI ATTUAZIONE
RAGIONEVOLMENTE PIU’ LUNGHI (Esperto coinvolto: Dott. Daniele Iacò MSc)
3. Il trattamento giuslavoristico delle attività esercitate dai laureati in Scienze Motorie sopra
descritte ed il trattamento fiscale dei compensi percepiti (Dott. Riccardo Bizzarri ODCEC
Ferrara - Coordinatore Nazionale Centro Studi Tributaristi)
Alla luce di quanto proposto nel precedente punto 2, si auspica che le attività esercitate in
ambito tecnico sportivo dai laureati in Scienze Motorie possano rientrare nella categoria dei
compensi sportivi di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m) D.p.r. 917/1986 e beneficiare della
relativa esenzione fiscale e contributiva.
Difatti le attività sopra indicate sono ricomprese tra quelle di formazione, didattica, di
preparazione e di assistenza all’attività sportiva dilettantistica, come chiarito dall’art. 35, co. 5, D.l. 207/2008, che ha fornito un’interpretazione autentica della frase “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, di cui al predetto art. 67, comma 1, lett. m) D.p.r. 917/1986.
Tuttavia è necessario precisare che la norma di cui all’art. 67, co. 1, lett. m) Tuir ha natura
eccezionale, poiché è destinata a sottrarre alcuni compensi alla regola generale della
soggezione ad imposizione fiscale e contributiva, pertanto deve essere sottoposta ad una
interpretazione restrittiva e, per contro, devono restare escluse interpretazioni estensive o
analogiche. Ne consegue che il suddetto regime, in quanto eccezionale, va applicato
rigorosamente ai soli soggetti indicati all'interno della previsione, utilizzando un criterio di
individuazione degli stessi che sia di tipo restrittivo. Ne consegue che gli istruttori che svolgono "abitualmente" e "professionalmente" le attività di insegnamento, preparazione ed addestramento, mettendo a disposizione le loro competenze tecnico-professionali per svolgere un servizio qualificato, non possono beneficiare dell’esclusione contributiva (crf. Corte d’Appello di Roma, sez. Lavoro, 13.03.2018, n. 574) Ciò premesso è evidente il rischio di contenziosi ed aggravi di costi per i committenti che potrebbero precludere l’efficacia della riforma, quindi sembra necessario garantire la certezza del diritto alle esenzioni fiscali e
contributive, mediante l’introduzione di obblighi di natura formale. Una soluzione
auspicabile potrebbe essere quella già percorsa con la legge di Bilancio per il 2018:
sarebbe opportuno qualificare le prestazioni rese dai laureati in scienze motorie come
prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, quindi sottratte alla
disciplina del lavoro dipendente, in forza dell’esclusione prevista dall’articolo 2, comma
2, lett. d), D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, c.d. Jobs Act tipologie contrattuali. Per contro, si
riconosce che la natura di co.co.co. comporta il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge con riferimento a tale tipologia di prestazione di lavoro: quindi la comunicazione preventiva al centro per l’impiego, la tenuta del Libro Unico del Lavoro e l’elaborazione del cedolino paga.
Al fine di evitare forme di concorrenza dannosa ed in linea con quanto originariamente previsto dalla legge di Bilancio 2018, anche i soggetti non qualificati che tuttavia percepiscono compensi sportivi dovrebbero essere soggetti alla disciplina sopra proposta. In tal modo si ottiene la garanzia delle esenzioni fiscali e contributive ed il censimento dei beneficiari dei compensi sportivi. Appare ovvio che la dignità delle professioni che si propone di riconoscere non può essere garantita senza un equo contributo previdenziale, che potrà essere quantificato grazie al censimento dei prestatori ottenuto per effetto dell’introduzione delle norme sopra proposte.
Alla base resta l’esigenza di un integrale riconoscimento giuridico professionale dei laureati in Scienze Motorie con definitivo inquadramento giuslavoristico, con creazione di adeguati e
specifici codici ATECO e sistema contrattuale e previdenziale.
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